Il Gruppo GLS ha attivato un sistema Whistleblowing, in linea con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, al fine di permettere a lavoratori, collaboratori, fornitori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti di segnalare violazioni di disposizioni di legge nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse o l’integrità del Gruppo GLS, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.
Nel caso in cui si abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito nel contesto lavorativo, è possibile effettuare una segnalazione tramite i canali Whistleblowing messi a disposizione dal Gruppo GLS.
In particolare, i canali di segnalazione interna possono essere utilizzati per segnalare violazioni consistenti in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Società del Gruppo GLS;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori summenzionati.
Le segnalazioni che riguardano le violazioni di cui sopra saranno trattate in maniera confidenziale, a tutela del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.
GLS vieta atti di ritorsione o discriminatori, di qualsivoglia genere, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e riconosce ed applica le misure di protezione previste dalla normativa vigente (anche nei confronti degli altri soggetti, diversi dal segnalante, individuati all’art. 3 del D.Lgs. 24/2023). Segnaliamo tuttavia che tali tutele non saranno applicabili nel caso in cui la segnalazione sia stata effettuata in mala fede o in assenza di motivi sufficienti per ritenere che fosse vera.